[1]1. Quando e' informato che l'autore, o il presunto autore di un reato di cui all'articolo 2 potrebbe trovarsi sul suo territorio, lo Stato Parte interessato prende le misure necessarie, in conformita' alla sua legislazione interna, per indagare sui fatti di cui viene a conoscenza. 2. Se ritiene che le circostanze lo giustificano, lo Stato Parte sul cui territorio l'autore o il presunto autore dell'infrazione si trovano, prende le misure appropriate, in forza della sua legislazione interna, per fermare questa persona ai fini di procedimenti o di estradizione. 3. Ogni persona, nei cui confronti sono prese le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ha diritto:
- a)di mettersi in contatto senza indugio con il piu' vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la nazionalita' o che e' in altro modo abilitato a proteggere i suoi diritti, oppure, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio ha la sua residenza abituale;
- b)di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato;
- c)di essere informata dei diritti che le sono conferiti dai capoversi a) e b).
[2]4. I diritti di cui al paragrafo 3 si esercitano nell'ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio l'autore o il presunto autore del reato si trovano, restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono consentire la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi ai sensi del paragrafo 3. 5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non pregiudicano il diritto di ogni Stato Parte che ha stabilito la sua giurisdizione secondo il capoverso c) del paragrafo 1, o il capoverso c) del paragrafo 2 dell'articolo 6, di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a mettersi in contatto con il presunto autore del reato ed a fargli visita. 6. Uno Stato Parte che ha posto in detenzione una persona secondo le norme del presente articolo informa immediatamente, direttamente o per il tramite del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati Parti che hanno stabilito la loro giurisdizione secondo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6 e, se lo ritiene opportuno, tutti gli altri Stati Parti interessati, per quanto riguarda tale detenzione e le circostanze che la giustificano. Lo Stato che procede all'inchiesta di cui al paragrafo 1, ne comunica rapidamente le conclusioni a tali Stati Parti, indicando loro se intende esercitare la propria giurisdizione.
Testo vigente dal 11 marzo 2003
