1. Nei casi in cui sono applicabili le norme dell'articolo 6, lo Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto autore del reato ha l'obbligo, se non lo estrada, di sottoporre il suo caso senza eccessivo ritardo e senza eccezione, a prescindere se il reato e' stato o meno commesso sul suo territorio, alle sue autorita' competenti per l'esercizio dell'azione penale secondo una procedura conforme alle leggi di detto Stato. Tali autorita' prendono la loro decisione in base alle stesse condizioni di quelle previste per ogni altro reato di natura grave, in conformita' alle leggi di detto Stato. 2. Ogni qualvolta uno Stato Parte sia autorizzato, in forza della sua legislazione interna, ad estradare o a consegnare uno dei suoi cittadini in base alla condizione esclusiva che l'interessato gli sara' restituito per scontare la pena inflittagli al termine del processo o della procedura nell'ambito della quale l'estradizione o la consegna era stata richiesta, e che questo Stato e lo Stato che richiede l'estradizione accettano questa soluzione ed altre condizioni che possono ritenere appropriate, l'estradizione o la consegna condizionale sono sufficienti per dispensare lo Stato Parte richiesto dall'obbligo previsto al paragrafo 1.
Testo vigente dal 11 marzo 2003
