finanziarie 1. Le Parti stabiliscono di comune accordo di istituire, in funzione delle particolari esigenze delle varie regioni e suddivisioni regionali, centri regionali e sotto-regionali di formazione e di trasferimento di tecnologi a per la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e la riduzione della loro produzione. Le Parti decideranno in merito all'istituzione di adeguati meccanismi di finanziamento di natura volontaria. 2. Le Parti prevederanno la creazione di un fondo rinnovabile per l'assistenza temporanea in caso di situazioni di emergenza al fine di limitare al minimo i danni causati da incidenti provocati dal movimento transfrontaliero o dallo smaltimento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art14 · fonte su Normattiva