di reimportazione Quando un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti autorizzato dagli Stati interessati, fatte salve le disposizioni della presente Convenzione non puo' essere portato a termine in conformita' con le clausole del contratto, lo Stato di esportazione si accerta - se altre disposizioni non possono essere adottate per smaltire i rifiuti in base a metodi razionali dal punto di vista ecologico entro 90 giorni a decorrere dal momento in cui lo Stato interessato ha dato avviso allo Stato di esportazione ed al Segretariato o in ogni altro periodo deciso di comune accordo tra gli Stati interessati,- che l'esportatore reintroduca questi rifiuti nello Stato di esportazione. A tal fine lo Stato di esportazione ed ogni Parte di transito non si opporranno alla reimportazione di questi rifiuti nello Stato di esportazione ne' la intralcieranno o la impediranno.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
