[1]- MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI
[2]1. Ciascuna Parte contraente interessata da un movimento transfrontaliero prende le misure necessarie affinche' tale movimento sia effettuato in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione e degli strumenti internazionali rilevanti aventi carattere obbligatorio. Cio' facendo:
- i)una Parte contraente che e' Stato d'origine prende le misure necessarie affinche' il movimento transfrontaliero sia autorizzato ed abbia luogo solo previa notifica allo Stato di destinazione ed averne ricevuto il consenso;
- ii)il movimento transfrontaliero attraverso gli Stati di transito e' sottoposto agli obblighi internazionali rilevanti per quanto riguarda le particolari modalita' di trasporto utilizzate;
- iii)una Parte contraente che e' Stato di destinazione acconsente ad un movimento transfrontaliero solo se dispone dei mezzi amministrativi e tecnici e della struttura regolamentare necessaria per gestire lo smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi in modo conforme alla presente Convenzione;
- iv)una Parte contraente che e' Stato d'origine autorizza un movimento transfrontaliero solo se e' in grado di accertarsi, in conformita' al consenso dello Stato di destinazione, del preliminare adempimento dei requisiti di cui al capoverso iii), stabiliti per il movimento transfrontaliero;
- v)una Parte contraente che e' Stato d'origine prende le misure necessarie per autorizzare il rientro sul suo territorio nel caso in cui il movimento transfrontaliero non sia o non possa essere effettuato conformemente al presente articolo, fatta salva la possibilita' di concludere ogni altro accordo sicuro. 2. Una Parte contraente non rilascia autorizzazioni per la spedizione del suo combustibile esaurito o dei suoi rifiuti radioattivi, in vista del loro deposito o del loro stoccaggio definitivo, verso una destinazione situata a Sud 60 gradi di latitudine Sud. 3. Nessuna disposizione della presente Convenzione influisce o pregiudica:
- i)l'esercizio, da parte di navi ed aeronavi di tutti gli Stati, dei diritti e delle liberta' di navigazione marittima, fluviale ed aerea, come previsti dal diritto internazionale;
- ii)il diritto di una Parte contraente verso la quale sono esportati rifiuti radioattivi per esservi trattati, di rispedire i rifiuti radioattivi ed altri prodotti successivamente al trattamento, allo Stato d'origine o di prendere disposizioni a tal fine;
- iii)il diritto di una Parte contraente di esportare il suo combustibile esaurito ai fini di un nuovo trattamento;
- iv)il diritto di una Parte contraente, verso la quale il combustibile esaurito e' esportato per esservi oggetto di un nuovo trattamento, di rispedire i rifiuti radioattivi ed altri prodotti risultanti dalle operazioni di nuovo trattamento allo Stato d'origine o di prendere disposizioni a tal fine.
Testo vigente dal 7 gennaio 2006
