[1]ARTICOLO X. (Notifica da parte del Governo depositario).
[2]Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di Governo depositario, notifichera' a tutte le parti firmatarie e aderenti qualsiasi firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione provvisoria del presente Protocollo e qualsiasi adesione al suddetto.
Testo vigente dal 19 luglio 1980
