[1]Articolo II.
[2]Per quanto concerne le isole di cui all'articolo I, la delimitazione della piattaforma continentale viene fissata dalle seguenti disposizioni:
- a)intorno a Pantelleria, la delimitazione dalla parte della Tunisia sara' costituita dalla linea inviluppante di cerchi di 13 miglia marine di raggio ed i cui centri si trovano sul litorale di detta isola e cio' fino all'intersezione di questa linea inviluppante con la linea mediana definita all'articolo I;
- b)intorno a Lampione, la delimitazione dalla parte della Tunisia sara' costituita dalla linea inviluppante di cerchi di 12 miglia marine di raggio e i cui centri si trovano sul litorale di detta isola e cio' fino all'intersezione di questa linea inviluppante con quella relativa a Lampedusa e che e' definita alla seguente lettera c);
- c)intorno a Lampedusa, la delimitazione dalla parte della Tunisia sara' costituita dai tratti della linea inviluppante di cerchi di 13 miglia marine di raggio e i cui centri si trovano sul litorale di detta isola, tratti compresi tra la intersezione di questa linea inviluppante da una parte con quella di Lampione di cui alla precedente lettera b) e dall'altra con la linea inviluppante relativa a Linosa di cui alla seguente lettera d);
- d)intorno a Linosa, la delimitazione dalla parte della Tunisia sara' costituita dai tratti della linea inviluppante di cerchi di 13 miglia marine di raggio e i cui centri si trovano sul litorale di detta isola, tratti compresi tra la intersezione di questa linea inviluppante da una parte con quella di Lampedusa di cui alla precedente lettera c) e dall'altra con la linea mediana di cui all'articolo I.
Testo vigente dal 10 luglio 1978
