[1]Articolo III.

[2]Verra' istituita nel piu' breve tempo possibile una Commissione tecnica italo-tunisina, incaricata di tracciare sulle carte la linea mediana e i tratti di linea inviluppante definiti nel precedente articolo e di determinare le coordinate dei punti che formano dette linee. Detta Commissione dovra', per quanto possibile, terminare i suoi lavori entro un termine di tre mesi dalla data del presente Accordo. Le carte, nonche' la definizione delle coordinate dei punti che costituiscono le linee, che saranno state fissate da detta Commissione tecnica, verranno autenticate dalla firma dei plenipotenziari delle due parti, e verranno allegate al presente Accordo.

Testo vigente dal 10 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;347~artiii · fonte su Normattiva