Art. 1 (Convenzione)
[1]CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO Il Presidente della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, avendo considerato l'opportunita' di stipulare una nuova Convenzione monetaria sulla base di quanto stabilito nell'articolo 47 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953, dalla Convenzione monetaria del 10 settembre 1971, dall'Accordo aggiuntivo in materia economica, finanziaria e monetaria e Scambio di note firmati a Roma il 10 luglio 1974,
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari: S.E. il dottor Vittorino Rotondaro, ambasciatore d'Italia, S.E. l'avvocato Giordano Bruno Reffi, segretario di Stato per gli affari esteri e politici, i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1.
[4]La Repubblica italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalita' della presente Convenzione. La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.
Testo vigente dal 21 luglio 1984
