Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intende coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Testo vigente dal 21 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-12;347~convenzione-art2 · fonte su Normattiva