• a)La presente Convenzione entrera' in vigore un mese dopo che il Governo svizzero l'avra' ratificata, unitamente al Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7, e sempre che le azioni appartenenti alle Amministrazioni ferroviarie dei Governi che l'hanno firmata, senza riserva di ratifica o che l'hanno firmata con riserva di ratifica e hanno depositato i loro strumenti di ratifica, rappresentino l'80 per cento del capitale sociale della Societa'.
  • b)Per il firmatario che la ratifichera' ulteriormente, la Convenzione entrera' in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica.
  • c)Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo svizzero.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~convenzione-art15 · fonte del testo