- a)La presente Convenzione entrera' in vigore un mese dopo che il Governo svizzero l'avra' ratificata, unitamente al Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7, e sempre che le azioni appartenenti alle Amministrazioni ferroviarie dei Governi che l'hanno firmata, senza riserva di ratifica o che l'hanno firmata con riserva di ratifica e hanno depositato i loro strumenti di ratifica, rappresentino l'80 per cento del capitale sociale della Societa'.
- b)Per il firmatario che la ratifichera' ulteriormente, la Convenzione entrera' in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica.
- c)Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo svizzero.
Testo vigente dal 19 aprile 1958
