• a)Nonostante le disposizioni del precedente articolo, i firmatari convengono di applicare la presente Convenzione a titolo provvisorio nella misura compatibile con le loro norme costituzionali. All'atto della firma, ogni Governo fara' conoscere ai quali condizioni e in quale misura esso applichera' la presente Convenzione a titolo provvisorio.
  • b)Il presente articolo entrera', in vigore per tutti i Governi che hanno firmato la presente Convenzione, con riserva di ratifica, o no, allorche' il Governo svizzero avra' ratificato la Convenzione stessa e il Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~convenzione-art16 · fonte del testo