Parte i cui interessi possono essere influenzati dalla decisione, puo', previa notifica scritta alle Parti in giudizio, intervenire nella procedura di arbitrato, previo accordo del Collegio e a proprie spese. In tal caso, la Parte in questione puo' intervenire per presentare prove o documentazione, o fare dichiarazione verbale sulle motivazioni che hanno suscitato tale intervento, conformemente alle procedure stabilite ai sensi dell'Articolo 7 del presente Allegato, ma non ha diritto in materia di composizione del Collegio.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~allegato-ii-art6 · fonte su Normattiva