Parte in giudizio e' responsabile dei costi procurati dalla definizione del suo caso. Il costo delle retribuzioni dei membri del Collegio arbitrale saranno ripartite in misura uguale tra le Parti in giudizio. Il Collegio registrera' tutte le spese e presentera' un conto finale alle Parti.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~allegato-ii-art5 · fonte su Normattiva