[1]CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E,

[4]IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

[5]SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ARMAMENTI

[6](ORGANISATION CONJOINTE DE COOPERATION EN MATIERE D'ARMEMENT)

[7]OCCAR

[8]INDICE

[9]CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO II: OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE E RUOLO DELL'OCCAR CAPITOLO III: ORGANIZZAZIONE GENERALE CAPITOLO IV: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CAPITOLO V: AMMINISTRAZIONE ESECUTIVA CAPITOLO VI: PRINCIPI DI ACQUISIZIONE CAPITOLO VII: PROGRAMMI CAPITOLO VIII: PROPRIETA' E CESSIONE DEI BENI CAPITOLO IX: GESTIONE FINANZIARIA CAPITOLO X: COOPERAZIONE CON STATI NON MEMBRI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CAPITOLO XI: STATUS GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITA' CAPITOLO XII: SICUREZZA CAPITOLO XIII: RELAZIONI E VERIFICHE CAPITOLO XIV: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE CAPITOLO XV: DISPOSIZIONI FINALI ALLEGATO I: PRIVILEGI E IMMUNITA' ALLEGATO II: ARBITRATO ALLEGATO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLETTATO IV: PROCESSO DECISIONALE Il Governo della Repubblica Italiana, Il Governo della Repubblica Francese, Il Governo della Repubblica Federale di Germania e, Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

[10]Auspicando un aumento della loro cooperazione in materia di armamenti al fine di migliorare l'efficienza e ridurre i costi, Considerando che il conseguimento di un miglior rapporto possibile tra costo (inteso come costo del ciclo vita) ed efficienza nei programmi di cooperazione attuali e futuri e una necessita' assoluta e che, a tal fine, devono essere elaborate e sviluppate nuove metodologie di gestione dei programmi; che le procedure per l'assegnazione dei contratti devono essere piu' efficaci, e che deve essere incoraggiata la creazione di capocommesse transnazionali pienamente integrate, Desiderando realizzare un coordinamento delle rispettive necessita' a lungo termine, ogni qualvolta lo permettano le esigenze militari cosi' come un programma comune di investimenti tecnologici, fondato su principi di complementarita', di reciprocita' e di bilanciamento, Ritenendo necessario, nei programmi di cooperazione, al fine di migliorare la competitivita' della base industriale e tecnologica della difesa in Europa, beneficiare dei rispettivi poli industriali di eccellenza e promuovere i contatti tra le imprese, nell'intento di organizzare la concorrenza secondo le norme comuni adottate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, Convinti che un rafforzamento della cooperazione tra i rispettivi Paesi in materia di sistemi militari contribuisca alla formazione di un'identita' europea nel campo della difesa e della sicurezza e che cio' costituisca un passo concreto verso la costituzione di un'Agenzia Europea per gli Armamenti, Auspicando l'adesione di altri stati europei che accettino ogni norma della presente Convenzione, hanno concordato quanto segue:

[11]Articolo 1 Con la presente Convenzione e' istituita un'organizzazione europea, l'"Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti" (Organisatione Conjointe de Cooperation en matiere d'Armement (OCCAR)).

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art1 · fonte su Normattiva