1. Il CdS puo' delegare le sue attribuzioni a Comitati competenti, fatte salve quelle di cui all'Articolo 12 (a), (b), (c) e (j). Tra i Comitati sono previsti in particolare, un Comitato per i programmi futuri e Comitati di programma. Tuttavia, le decisioni riguardanti la realizzazione di ogni singolo programma sono prese solo dai rappresentanti di quegli Stati Membri che partecipano al programma stesso. 2. I Comitati di programma controllano, a nome degli Stati Membri partecipanti a un programma, l'andamento di uno o piu' programmi.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art17 · fonte su Normattiva