1. Fatto salvo il paragrafo 2 sotto riportato, tutte le decisioni di cui alla presente Convenzione sono prese dagli Stati Membri all'unanimita', comprese quelle relative a materie per le quali non e' stata, o non puo' essere concordata, una procedura decisionale. 2. Si applicano le disposizioni specifiche di cui all'Allegato IV.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art18 · fonte su Normattiva