1. La Tunisia puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. La Tunisia informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Tunisia presenta al Comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto capoverso, il Comitato di associazione puo', a titolo eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare la Tunisia a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
