1. L'Algeria puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' siano causa di gravi problemi sociali. I dazi doganali all'importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all'articolo 6. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto. L'Algeria informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Algeria presenta al Comitato di associazione un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione ditali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Algeria a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all'articolo 6.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art11 · fonte su Normattiva