di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~protocollo-n-5-art13 · fonte su Normattiva