1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali nazionali della Tunisia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alla autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizione necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il Comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
