e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

  • a)l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
  • b)la misura richiesta;
  • c)l'oggetto e il motivo della domanda;
  • d)le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
  • e)ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  • f)una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~protocollo-n-5-art6 · fonte su Normattiva