[1]Forma e contenuto delle domande di assistenza

[2]1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

[3]2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

  • a)autorita' richiedente;
  • b)misura richiesta;
  • c)oggetto e motivo della domanda;
  • d)disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;
  • e)ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  • f)una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte.

[4]3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.

[5]4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~protocollo-5-art6 · fonte su Normattiva