[1]Totalizzazione dei periodi assicurativi

[2](1) Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti subordini il diritto alle prestazioni al completamento di determinati periodi assicurativi, l'istituzione competente di tale Parte dovra' prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, ove non coincidano, e considerarli alla stregua di periodi assicurativi completati in virtu' della legislazione della prima Parte Contraente. (2) Per quanto concerne le indennita' giornaliere in denaro di malattia e maternita', la totalizzazione dei periodi di cui all'articolo 1 del presente Articolo potra' essere applicata solo se la persona in questione e' assicurata nel territorio della Parte Contraente in base alla cui legislazione e' stata presentata la domanda di prestazione.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art12 · fonte su Normattiva