[1]Periodi assicurativi inferiori ad un anno

[2](1) Nel caso in cui il totale del periodo assicurativo completato in base alla legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a 12 mesi, la prestazione non sara' erogata, a meno che tale legislazione non contempli il diritto a percepire la prestazione solo sulla base di detto periodo assicurativo. (2) Conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, l'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovra' prendere in considerazione i suddetti periodi ai fini del diritto, del mantenimento del diritto e della riacquisizione del diritto alle prestazioni, nonche' ai fini della determinazione dell'importo effettivo, come se tali periodi fossero stati completati in virtu' della legislazione da essa applicata.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art20 · fonte su Normattiva