[1]Prestazioni sanitarie per i pensionati ed i loro familiari

[2](1) I titolari di pensione in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti, ed i loro familiari, avranno diritto a ricevere le prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono. (2) I titolari di pensione in virtu' della legislazione di una Parte Contraente che sono residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come anche i loro familiari, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte Contraente, come se il diritto alla prestazione pensionistica fosse acquisito in base alla legislazione di tale Parte, a spese dell'istituzione competente. Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre le modalita' e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna. (3) Conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, laddove le condizioni del pensionato o dei suoi familiari che risiedono con lui nel territorio di una Parte Contraente, richiedessero cure mediche urgenti durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi avranno diritto a ricevere le prestazioni conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente e a spese della stessa. (4) Laddove le condizioni dei titolari di pensione in virtu' della legislazione di una Parte Contraente e quelle dei loro familiari richiedessero cure mediche urgenti durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra parte Contraente, essi riceveranno prestazioni sanitarie a spese dell'istituzione presso la quale sono iscritti.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art15 · fonte su Normattiva