[1]Esenzione da spese amministrative e dall'autenticazione

[2](1) L'esenzione o la riduzione delle spese e diritti amministrativi relativi alle domande in fase istruttoria ed ai documenti allegati ai fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente si applicheranno anche a qualsiasi dichiarazione o altro documento presentato in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente o ai fini dell'applicazione del presente Accordo. (2) Qualsiasi attestazione, documento e dichiarazione di identita' presentato ai fini del presente Accordo non dovra' essere autenticato.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art31 · fonte su Normattiva