[1]o riduzione di tasse, imposte, oneri

[2]1. Qualsiasi esenzione o riduzione di tasse, imposte, spese legali, consolari o amministrative previste dalla legislazione di una Parte ai fini del rilascio di un certificato o documento richiesto per l'applicazione di questa legislazione, e' estesa ai certificati o ai documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte. 2. Qualsiasi atto o documento di' natura ufficiale richiesto per l'applicazione del presente Accordo e' esente da autenticazione da parte delle autorita' diplomatiche o consolari o da simili formalita'.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~art25 · fonte su Normattiva