[1]Mantenimento dei diritti acquisiti
[2](1) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i diritti acquisiti in virtu' dello stesso saranno fatti salvi. (2) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i procedimenti non ancora definiti, finalizzati alla valutazione del diritto a prestazione saranno conclusi conformemente alle disposizioni del presente Accordo. Redatto e sottoscritto in due originali a ROMA il 8/05/2012 nelle lingue italiana, turca ed inglese, essendo i tre testi ugualmente autorevoli. In caso di discrepanze nell'interpretazione, fara' fede il testo in lingua inglese.
[3]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI TURCHIA
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 30 marzo 2015
