[1]Mantenimento dei diritti acquisiti

[2](1) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i diritti acquisiti in virtu' dello stesso saranno fatti salvi. (2) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i procedimenti non ancora definiti, finalizzati alla valutazione del diritto a prestazione saranno conclusi conformemente alle disposizioni del presente Accordo. Redatto e sottoscritto in due originali a ROMA il 8/05/2012 nelle lingue italiana, turca ed inglese, essendo i tre testi ugualmente autorevoli. In caso di discrepanze nell'interpretazione, fara' fede il testo in lingua inglese.

[3]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI TURCHIA

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art40 · fonte su Normattiva