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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988, che da' esecuzione ai seguenti Atti, stipulati a Vienna fra l'Italia e l'Austria, alla data per ciascuno indicata, per il riparto, a norma dell'art. 275 del Trattato di pace di San Germano, degli Istituti di assicurazioni sociali:

[8]1° Convenzione relativa all'Istituto generale di assicurazione pensioni agli impiegati (29 marzo 1924);

[9]2° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni del Consorzio delle ferrovie austriache (29 marzo 1924);

[10]3° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione pensioni della Societa' delle ferrovie locali e a scartamento ridotto (18 giugno 1924);

[11]4° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni dei minatori (18 giugno 1924);

[12]5° Convenzione relativa alla Cassa di soccorso in caso di malattia dell'Amministrazione delle vecchie ferrovie statali austriache e ai suoi fondi separati (18 giugno 1924);

[13]6° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni degli operai in Salisburgo (17 settembre 1924);

[14]7° Convenzione relativa alla vecchia Cassa di soccorso in caso di malattia per gli impiegati e operai del tratto austriaco della Compagnia delle ferrovie del Sud (27 settembre 1924);

[15]8° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni degli operai in Graz (17 gennaio 1925);

[16]9° Convenzione relativa agli Istituti ausiliari di assicurazione pensioni agli impiegati (17 gennaio 1925);

[17]10° Convenzione relativa al comune di Vienna, Istituto comunale di assicurazione, e alla Cassa pensioni degli impiegati del commercio e dell'industria (17 gennaio 1925).

[18]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[19]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1928 - Anno VII

[20]VITTORIO EMANUELE.

[21]Mussolini - Mosconi - Martelli - Giuriati - Ciano.

[22]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 12 aprile 1929 al 9 maggio 2025

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