[1]ARTICOLO XI. (Inosservanza degli impegni e contenzioso).

[2]In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o di inosservanza degli obblighi contratti in virtu' della stessa, il Comitato si riunisce per decidere le misure da adottare.

Testo vigente dal 14 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354~convenzione-artxi · fonte su Normattiva