[1]ARTICOLO XI. (Inosservanza degli impegni e contenzioso).
[2]In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o di inosservanza degli obblighi contratti in virtu' della stessa, il Comitato si riunisce per decidere le misure da adottare.
Testo vigente dal 14 giugno 1982
