Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalita' organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163.

Testo vigente dal 9 novembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-08;356~art1 · fonte su Normattiva