[1]Articolo VI
[2]Qualsiasi decisione adottata per ragioni di politica industriale e che comporti l'esclusione di una determinata impresa o di una organizzazione di uno Stato membro dalle offerte per l'attribuzione dei contratti dell'Agenzia in un settore determinato richiede l'accordo di tale Stato membro.
[3]Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI
Testo vigente dal 7 luglio 1977
