[1]Articolo V

[2]1. Se, in occasione di uno degli esami formali previsti alla fine di ogni triennio, il coefficiente di ritorno globale di uno Stato membro risulta al disotto del limite inferiore precisato all'articolo IV, 6, il Direttore generale sottopone al Consiglio le sue proposte intese a correggere la situazione nel termine di un anno. Tali proposte rientrano nell'ambito delle norme dell'Agenzia che regolano la stipulazione dei contratti. 2. Se, dopo il termine di un anno, lo squilibrio persiste, il Direttore generale sottopone al Consiglio delle proposte, nelle quali la necessita' di correggere la situazione prevale sulle norme dell'Agenzia che regolano la stipulazione dei contratti.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~allegato-v-artv · fonte su Normattiva