' di pagamento 1. I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al bilancio della scorta stabilizzatrice devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente, oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
