1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati ai sensi del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. 2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali. 3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di' pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti effettuati in virtu' del presente articolo avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

Testo vigente dal 16 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135~accordo-art19 · fonte su Normattiva