dei prezzi 1. Per le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono fissati i seguenti prezzi: (a) prezzo di riferimento; (b) prezzo minimo di intervento; (c) prezzo massimo di intervento; (d) prezzo limite di azione minimo; (e) prezzo limite di azione massimo, (f) prezzo indicativo minimo, e (g) prezzo indicativo massimo 2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo di riferimento sara' il prezzo di riferimento applicabile il 28 dicembre 1995. 3. Il prezzo d'intervento massimo ed il prezzo d'intervento minimo saranno rispettivamente calcolati ad un livello superiore ed inferiore al 15% del prezzo di riferimento, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale. 4. Il prezzo limite di azione massimo e minimo verra' calcolato rispettivamente ad un livello superiore ed inferiore al 20% del prezzo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con voto speciale. 5. I prezzi calcolati in conformita' dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo vengono arrotondati alla frazione di centesimo. 6. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi indicativi minimi e massimi vengono stabiliti inizialmente a 157 e 270 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo, rispettivamente.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art29 · fonte su Normattiva