di contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Viene versato un contributo iniziale in contanti al bilancio della scorta pari a 70 milioni di ringgit malesi. Questa somma, che rappresenta una riserva del capitale d'esercizio per le operazioni relative alla scorta stabilizzatrice, viene suddivisa fra tutti i membri secondo le loro quote percentuali di voti in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, e diventa esigibile entro 60 giorni dalla prima sessione del Consiglio dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Il contributo iniziale di un membro esigibile a norma del presente paragrafo viene versato in tutto o in parte, con il consenso del membro, mediante trasferimento della quota in contanti detenuta da quest'ultimo nel bilancio della scorta, in applicazione dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979. 2. Il direttore esecutivo puo' richiedere i contributi in qualsiasi momento e indipendentemente dalle disposizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il direttore della scorta attesti che i detti fondi sono necessari per il bilancio della scorta nei successivi quattro mesi. 3. Un contributo richiesto deve essere pagato dai membri entro 60 giorni a decorrere dalla data della notifica. Su richiesta di un membro o di piu' membri che rappresentano 200 voti nel Consiglio, quest'ultimo si riunisce in sessione speciale e puo' modificare o disapprovare la richiesta in base ad una valutazione dei fondi necessari per far fronte al funzionamento della scorta nei successivi quattro mesi. Se il Consiglio non riesce a prendere una decisione, i membri devono pagare i contributi in conformita' della notifica del direttore esecutivo. 4. I contributi richiesti per la scorta stabilizzatrice normale e per quella di emergenza vengono valutati al prezzo limite di azione minimo in vigore al momento in cui vengono richiesti detti contributi. 5. La richiesta di contributi destinati alla scorta di emergenza segue la seguente procedura: (a) Al momento della revisione della scorta stabilizzatrice effettuata a 300.000 t, di cui all'articolo 31, il Consiglio adotta tutte le disposizioni di carattere finanziario e di altro tipo necessarie alla sollecita entrata in funzione della scorta stabilizzatrice di emergenza, compresa se del caso la richiesta di fondi; (b) Se, con voto speciale in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 30, il Consiglio decide di fare intervenire la scorta stabilizzatrice d'emergenza, esso si accerta: (i) che tutti i membri abbiano adottato tutte le disposizioni necessarie per finanziare la loro rispettiva quota nella scorta stabilizzatrice di emergenza; e (ii) che l'intervento della scorta stabilizzatrice di emergenza sia stato richiesto e che essa e' in grado di intervenire ai sensi dell'articolo 30.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
