stabilizzatrice e modifiche dei tassi di cambio 1. Qualora il tasso di cambio tra il ringgit malese/dollaro di Singapore e le valute dei principali esportatori ed importatori di gomma naturale cambi in modo tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il direttore esecutivo, a norma dell'articolo 36, oppure i membri in conformita' dell'articolo 13, possono chiedere la convocazione di una sessione speciale del Consiglio. Il Consiglio si riunisce entro dieci giorni per confermare od annullare disposizioni gia' adottate dal Direttore esecutivo in virtu' dell'articolo 36 e puo' decidere con voto speciale di prendere gli adeguati provvedimenti compresa la possibilita' di rivedere la gamma dei prezzi, secondo i principi di cui alla prima frase dei paragrafi 1 e 6 dell'articolo 31. 2. Con voto speciale il Consiglio puo' stabilire una procedura per determinare una variazione significativa nelle parita' di dette valute, unicamente al fine di una tempestiva convocazione del Consiglio. 3. Qualora tra il ringgit malese e il dollaro di Singapore si verifichi una divergenza tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per esaminare la situazione e considerare la possibilita' di impiegare un'unica valuta.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
