Ai fini del presente Accordo si intende per: 1. "Gomma naturale" l'elastomero non vulcanizzato, in forma solida oppure liquida, tratto dalla Hevea Brasiliensis o da qualsiasi altra pianta che il Consiglio possa designare a norma del presente Accordo; 2. "Parte contraente": un governo, oppure un organismo intergovernativo di cui all'articolo 5, che abbia aderito al presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo; 3. "Membro": una parte contraente di cui alla definizione 2 del presente articolo; 4. "Membro esportatore": un membro che esporti gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro esportatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio; 5. "Membro importatore": un membro che importi gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro importatore, subordinatamente con riserva del consenso del Consiglio; 6."Organizzazione" s'intende l'Organizzazione internazionale della gomma naturale di cui all'art. 3; 7. "Consiglio" s'intende il Consiglio internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 6; 8. "voto speciale": un voto che richiede almeno due terzi dei voti dei membri esportatori presenti e votanti, e due terzi almeno dei membri importatori, contati separatamente, a condizione che essi siano espressi da almeno meta' dei membri di ciascuna categoria presenti e votanti; 9. "Esportazioni di gomma naturale": qualsiasi tipo di gomma naturale che esca dal territorio doganale di uno Stato membro; e "importazione di gomma naturale": qualsiasi tipo di gomma naturale che sia messo in commercio nel territorio doganale di uno dei membri, a condizione che, ai sensi di questa definizione, qualora un membro comprenda piu' territori doganali, i termini si riferiscano all'insieme dei territori doganali del membro stesso; 10. "Voto a maggioranza ripartita semplice": un voto che richieda piu' della meta' dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti e piu' della meta' dei voti totali dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente; 11. "Valute che si possono impiegare liberamente": il marco tedesco, il dollaro statunitense, il franco francese, la sterlina e lo yen giapponese; 12. "Anno finanziario ": il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre inclusivi; 13. " Entrata in vigore": la data in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo in conformita' dell'articolo 61; 14. "Tonnellata": una tonnellata metrica, vale a dire 1000 Kg.; 15. "Centesimo malese o di Singapore": s'intende la media del sen di Malaysia et del cent di Singapore ai tassi di cambio correnti; 16. "Contributo netto di un Membro secondo una ponderazione temporale": i suoi contributi netti in contanti, ponderati per il numero di giorni in cui le parti costituenti del contributo netto in contanti sono rimaste a disposizione della scorta stabilizzatrice. Nel calcolare il numero di giorni, non saranno presi in considerazione ne' il giorno in cui il contributo e' stato ricevuto dall'organizzazione, ne il giorno di effettuazione del rimborso, ne' il giorno di scadenza del presente Accordo; 17. "Primo mese dichiarato" s'intende il mese civile di spedizione ufficialmente dichiarato all'Organizzazione da questo mercato per essere incluso nel prezzo indicatore giornaliero di mercato; 18. "Mercato commerciale ufficiale " s'intende un centro di commercio della gomma naturale in cui esiste un'associazione professionale per la gomma naturale o un organismo stabilizzatore in possesso dei seguenti requisiti:
- a)l'atto costitutivo per iscritto che prevede le sanzioni che potrebbero essere prese contro i membri trasgressori;
- b)le norme di qualifica, comprese le norme finanziarie, cui i membri si devono attenere;
- c)contratti ufficiali scritti giuridicamente vincolanti;
- d)un arbitrato con pieni obblighi giuridici per tutti i partecipanti al mercato;
- e)la pubblicazione di prezzi ufficiali quotidiani per la gomma naturale.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
