1. Qualsiasi ricorso contro un membro per mancato adempimento agli obblighi stabiliti dal presente Accordo su richiesta del membro autore del ricorso, deferito al Consiglio che, previa consultazione dei membri interessati, delibera in proposito. 2. Qualsiasi decisione da parte del Consiglio che attesti la violazione degli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro deve specificare il carattere della violazione. 3. Ogni qualvolta, in seguito ad un ricorso o con altra procedura, il Consiglio concluda che un membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso puo' prendere le seguenti disposizioni, con voto speciale, lasciando impregiudicati gli altri provvedimenti appositamente disposti in altri articoli del presente Accordo: (a) sospendere i diritti di voto di detto membro in sede di Consiglio e, se lo ritiene necessario, sospendere gli altri diritti di detto membro, compresi quelli di occupare una carica in sede di Consiglio o nei comitati creati a norma dell'articolo 18 e di far parte di tali comitati finche' non abbia adempiuto ai propri obblighi; oppure (b) prendere la decisione prevista all'articolo 65, se la violazione pregiudica seriamente il funzionamento del presente Accordo.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
