Nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' costituire oggetto di riserve. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra, il diciassette di febbraio millenovecento novantacinque, i testi del presente Accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti egualmente fede.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
