Art. 30 (Convenzione)
[1]Testi facenti fede
[2]L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, e' depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.
[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
[4]Fatto a Stoccolma, addi' ventidue maggio duemilauno.
Testo vigente dal 18 luglio 2022
