1. I fondi a cui si fa riferimento all'articolo 1 saranno messi a disposizione della Parte Maltese per un ammontare di 35.000.000 Euro per l'anno 2003, per un ammontare di 30.000.000 Euro per l'anno 2004 e di 10.000.000 Euro per l'anno 2005. Essi saranno utilizzati per contribuire alla realizzazione dei seguenti progetti nei settori sottindicati: Infrastrutture 1.1 Programma di ammodernamento della rete stradale; 1.2 Impianto del sistema fognario del Nord di Malta; Cultura e Formazione 1.3 Cattedra Italiana per il Mediterraneo e Studi sull'Unione uropea; 1.4 Borse di studio per studenti maltesi; 1.5 Restauro dell'oragano del XVI secolo della Co-Cattedrale di San Giovanni; 1.6 Restauro della Cappella d'Italia nella Co-Cattedrale di San Giovanni; Tutela dell'Ambiente 1.7 Installazione di un impianto di raccolta ed incenerimento al mattatoio statale; Sicurezza alimentare 1.8 Impianto di macellazione ed imballaggio della carne; 1.9 Impianto di selezione e di conservazione a freddo; Controllo marittimo 1.10 Rafforzamento delle capacita' maltesi di controllo marittimo; Sanita' 1.11 Pianificazione, fornitura ed installazione di equipaggiamento per l'Ospedale Mater Dei; 1.12 Fornitura di un sistema informatico all'Ospedale Mater Dei; 1.13 Ricerca nel campo della salute sulla sanita' mentale. 2. I progetti sopraelencati saranno sottoposti dalle due Parti ad una valutazione tecnico-economica, i cui eventuali oneri, che non potranno eccedere 1'1% del valore complessivo del contributo italiano al singolo progetto e che non potranno in ogni caso eccedere l'ammontare massimo di 50.000 Euro per ciascuno di essi, saranno a carico delle risorse finanziarie del presente Protocollo. Tale percentuale potra' essere elevata fino a non oltre il 4% nel caso di progetti per i quali il contributo italiano non superi i 600.000 Euro. 3. La Parte italiana indichera' alla Parte maltese Istituzioni ed Enti che potranno fornire tale forma di assistenza tecnica, le cui modalita' saranno concordate dalle due Parti per via diplomatica, unitamente agli aspetti attuativi dei programmi e dei progetti da finanziare, alle modalita' del relativo monitoraggio, nonche' alle relative assegnazioni ed al calendario dei rispettivi pagamenti in base alle fasi di esecuzione degli stessi. Tali elementi formeranno oggetto di uno o piu' Scambi di Note tra i due Ministeri degli Affari Esteri da finalizzare al piu' presto e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Con lo stesso strumento verranno concordate eventuali successive variazioni relative ai pagamenti dei progetti, entro i termini previsti dall'articolo 4. 4. Il Governo Maltese si impegna a fornire annualmente al Governo Italiano una relazione riguardante i risultati conseguiti nella realizzazione dei progetti di cui al presente Protocollo, con particolare riguardo ai dati tecnico-economici del loro avanzamento. 5. Le due Parti si adopereranno per far si' che, al termine dell'attuazione dei progetti previsti dal presente Protocollo, la cooperazione con essi avviata possa essere continuata in forme e con modalita' diverse, piu' confacenti ai nuovi piu' stretti rapporti che potranno svilupparsi tra i due Paesi nell'ambito dell'adesione di Malta all'Unione Europea.
Testo vigente dal 31 dicembre 2003
