1. I fondi del presente Protocollo saranno erogati a rimborso dei pagamenti gia' effettuati dall'Amministrazione maltese nei confronti degli aventi diritto sulla base dei programmi e dei progetti concordati, a fronte di idonea documentazione, certificata o convalidata dalle competenti Autorita' maltesi ed attestante l'avvenuta, regolare esecuzione del programma o del progetto o, quando previsto, delle relative fasi, come definito nello Scambio di Note di cui all'articolo 2. Il Governo Italiano non rimborsera' spese che non siano rispondenti al presente Protocollo, agli Scambi di Note di cui al precedente articolo 2 o ad altri obblighi internazionali che vincolino entrambe le Parti. 2. Per quanto riguarda i progetti che si realizzano mediante l'esecuzione di opere o la fornitura di servizi, una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di cui all'articolo 1 puo' essere assegnata per coprire le spese locali per, opere e lavori sostenute dall'Amministrazione maltese nel rispetto dei programmi e dei progetti concordati. Tuttavia, nel caso di opere che prevedono un particolare contributo della manodopera ovvero dei materiali disponibili a Malta, tale quota potra' essere estesa fino al 30% dei suddetti fondi. 3. Per la stessa categoria di progetti, una volta perfezionato il relativo contratto, potra' essere erogato, dietro espressa richiesta delle Autorita' maltesi, un anticipo fino ad un massimo del 20% del contributo italiano totale al progetto secondo modalita' che saranno specificate nello Scambio di Note di cui all'Articolo 2. 4. L'assegnazione dei lavori, l'aggiudicazione e la stipula dei contratti saranno effettuate dalle Autorita' maltesi secondo le proprie leggi e regolamenti.

Testo vigente dal 31 dicembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;359~protocollo-art3 · fonte su Normattiva