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Per l'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 6, 8 e 23, lettera c), del presente decreto ai comuni della regione Basilicata colpiti da calamita' atmosferiche dal dicembre 1972 al febbraio 1973 e che saranno indicati a termini del primo comma dell'art. 1 del presente decreto, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni da stanziare, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975, quanto a lire 1.500 milioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 500 milioni in quello del Ministero dell'interno. L'anzidetta somma sara' utilizzata sulla base di un programma di interventi stabilito dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno d'intesa con la regione Basilicata. A tal uopo il Ministero dei lavori pubblici mettera' a disposizione della regione Basilicata gli importi come sopra stanziati sul proprio stato di previsione. All'onere di lire 2.000 milioni relativo all'anno finanziario 1973 si fa fronte a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 24 marzo 1973 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;36~art2 · fonte su Normattiva