[1]Dopo l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 1-bis. - Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi....... 15 per cento Se il trasferimento avviene entro cinque anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso terreno agricolo o diritto immobiliare sul quale si sia pagata la imposta normale e fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento........... 11,25 per cento Se il trasferimento e a favore dello Stato, regioni, province e comuni........... 5.000

[2]Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti sociali: si applica il successivo articolo 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 80, secondo comma, del presente decreto e dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'imposta si applica con l'aliquota stabilita dal precedente articolo 1. L'acquirente deve produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio di registro competente provvede al recupero della differenza di imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta' della maggiore imposta dovuta in dipendenza del mutamento di destinazione". All'articolo 4, lettera a), n. 1), della predetta tariffa, parte prima, allegato A, e' aggiunto il seguente numero:

[3]"n. 1-bis. - Con conferimento di terreni agricoli, relative pertinenze e diritti reali immobiliari di godimento dei medesimi.................... 15 per cento".

[4]All'articolo 8, lettera a), della medesima tariffa, parte prima, allegato A, e' aggiunta la seguente lettera: "a-bis) aventi per oggetto trasferimenti o costituzioni di diritti reali su terreni agricoli e relative pertinenze........... 15 per cento".

Testo vigente dal 24 febbraio 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 23/2005

    Questione infondata
    19 gennaio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge n. 36 del 1977, che aggiunge l'articolo 1-bis e modifica gli articoli 4 e 8 della tariffa, parte prima, allegato A, del d.P.R. n. 634 del 1972 - nella parte in cui prevede che, nel caso di atti traslativi di terreni agricoli stipulati a titolo oneroso da soggetti non imprenditori agricoli, l'imposta di registro si applichi con l'aliquota del 15% anziché con quella dell'8% prevista dall'articolo 1 della suddetta tariffa per gli imprenditori agricoli - per omessa motivazione in ordine alla violazione del parametro evocato e per genericità della censura in ordine ad altro parametro. - In tema di manifesta inammissibilità per omessa motivazione in ordine al parametro di cui si deduce la violazione, v. citata ordinanza n. 459/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-02-21;36~art2 · fonte su Normattiva