Dopo il quarto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti i seguenti: "Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'articolo 20. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successive a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto". Ai fini delle disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dal precedente comma 1, relativamente ai terreni caduti in successione o oggetto di donazioni rispettivamente aperte o poste in essere dal 1 luglio ai 31 dicembre 1986, si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.
Testo vigente dal 22 dicembre 1986
