Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica, per quanto riguarda l'Austria, e la Repubblica d'Austria, per quanto riguarda la Grecia, aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente: il 1 gennaio 1981, ciascun dazio e' ridotto al 90 per cento del dazio di base; il 1 gennaio 1982, ciascun dazio e' ridotto all'80 per cento del dazio di base; le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il: 1 gennaio 1983; 1 gennaio 1954; 1 gennaio 1985; 1 gennaio 1986.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
