Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica, per quanto riguarda l'Austria, e la Repubblica d'Austria, per quanto riguarda la Grecia, aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente: il 1 gennaio 1981, ciascun dazio e' ridotto al 90 per cento del dazio di base; il 1 gennaio 1982, ciascun dazio e' ridotto all'80 per cento del dazio di base; le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il: 1 gennaio 1983; 1 gennaio 1954; 1 gennaio 1985; 1 gennaio 1986.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;36~art3 · fonte su Normattiva