: del soggiorno dei lavoratori dipendenti

  • 1)La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovato fino a 12 mesi al massimo purche' il lavoratore dipendente dimostri alle autorita' nazionali competenti di poter esercitare un'attivita' economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purche' il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un'attivita' economica e che i limiti quantitativi previsti all'articolo 10 del presente accordo non siano raggiunti. Conformemente all'articolo 24 del presente allegato, non vi e' alcun obbligo di lasciare il paese tra un contratto di lavoro e l'altro.
  • 2)Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del presente Accordo, una parte contraente puo' esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.
  • 3)a) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata (5), senza che possa essere contestato loro l'eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno.
  • b)Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni, e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata. ----------- (5) Essi non sono soggetti ne' alla precedenza data ai lavoratori cittadini nazionali, ne' al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel settore e nel posto.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art27 · fonte su Normattiva